Sezione 1: Introduzione e Contesto Normativo

Il sistema sanitario italiano si trova oggi a dover affrontare sfide strutturali rilevanti, determinate da fattori quali l’invecchiamento della popolazione, 
l’aumento delle cronicità, l’avvento delle nuove tecnologie sanitarie e la crescente attenzione ai diritti fondamentali dei pazienti. 
Il quadro normativo non riguarda solo gli aspetti clinico-assistenziali, ma comprende anche la responsabilità professionale e la protezione dei dati personali, sempre più centrali.

L’evoluzione giuridica degli ultimi vent’anni, in particolare con l’introduzione della Legge 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco) e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), ha profondamente modificato il ruolo e le responsabilità di tutti i professionisti sanitari.

Sezione 2: Responsabilità Professionale Sanitaria

2.1 Responsabilità Civile

La responsabilità civile sanitaria ha natura prevalentemente contrattuale ex art. 1218 c.c. (Cass. SS.UU. n. 577/2008). Il professionista risponde per inadempimento, salvo prova liberatoria. 
Le strutture sanitarie rispondono ex art. 1228 c.c. per fatto dei propri ausiliari. 
L’onere probatorio si ripartisce tra paziente (che prova il danno e il nesso causale) e struttura (che prova la correttezza della prestazione).

2.2 Responsabilità Penale

La responsabilità penale medica è disciplinata dall'art. 590-sexies c.p., che limita la punibilità nei casi di colpa lieve quando siano state seguite le linee guida accreditate e le buone pratiche clinico-assistenziali.
La giurisprudenza più recente (Cass. pen. sez. IV n. 8770/2021) sottolinea l’importanza dell’aderenza rigorosa ai protocolli aggiornati per escludere profili di colpa.

2.3 Responsabilità Disciplinare e Deontologica

Oltre alla responsabilità giuridica, il sanitario è soggetto a responsabilità deontologica presso gli Ordini professionali di appartenenza. I Codici deontologici (es. FNOMCeO 2014) costituiscono fonte regolativa vincolante, 
la cui violazione può comportare sanzioni disciplinari anche indipendentemente dall’accertamento civile o penale.

Sezione 3: Consenso Informato e Documentazione

La documentazione sanitaria costituisce elemento probatorio decisivo nei contenziosi. La Cassazione (Cass. civ. n. 12205/2015) ha ribadito come l’incompletezza della cartella clinica possa integrare presunzione di responsabilità a carico del professionista.
Il consenso informato costituisce un diritto costituzionale ex art. 32 Cost. e deve essere acquisito in forma specifica e comprensibile, ex artt. 1 e 3 Legge 219/2017.

Sezione 4: Trattamento dei Dati Personali in Sanità

I dati sanitari rientrano tra le c.d. “categorie particolari di dati” ex art. 9 GDPR. Il trattamento è consentito esclusivamente sulla base di fondamenti giuridici ben determinati (art. 9.2 GDPR). 
Il professionista sanitario, nella propria autonomia, agisce quale titolare del trattamento per i dati raccolti in ambito libero-professionale, mentre le strutture sanitarie pubbliche o accreditate operano secondo logiche più complesse di contitolarità o delega.

Sezione 5: Obblighi Organizzativi ex GDPR

Tra gli obblighi principali: redazione del registro dei trattamenti (art. 30 GDPR), valutazione d’impatto privacy (DPIA, art. 35 GDPR), formazione periodica del personale (art. 39 GDPR), 
adozione di policy interne e misure di sicurezza fisica, logica e organizzativa, compresi audit interni di conformità.

Sezione 6: Prassi e Linee Guida del Garante Privacy

Le Linee guida n. 55/2019 e i provvedimenti periodici del Garante Privacy italiano precisano: 

- La necessità di informativa scritta specifica e modulata per ciascun trattamento sanitario;

- L’illiceità del trattamento di dati eccedenti o non pertinenti alla finalità clinica;

- L’obbligo di protezione fisica degli archivi cartacei e crittografia per dati elettronici;

- Le sanzioni elevate ex art. 83 GDPR in caso di violazioni (fino a 20 milioni € o 4% del fatturato globale annuo).

Sezione 7: Il DPO nelle Strutture Sanitarie

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) ex artt. 37-39 GDPR riveste funzione di consulenza permanente, supervisione normativa e raccordo con il Garante.
Nelle strutture pubbliche (ASL, Aziende Ospedaliere, IRCCS), la sua nomina è obbligatoria; negli studi medici privati è fortemente raccomandata se trattano dati sanitari su larga scala.

Sezione 8: Etica Professionale e Centralità del Paziente

Oltre al dato normativo, il GDPR rafforza la centralità della persona assistita, il principio di autodeterminazione e la dignità umana, valori fondamentali anche nella Carta dei Diritti del Malato UE.
La compliance privacy non costituisce mera formalità burocratica, ma tutela concreta del rapporto fiduciario medico-paziente.

Sezione 9: Conclusioni Operative

La conformità normativa richiede un approccio integrato e multidisciplinare, aggiornamento continuo, audit periodici, coinvolgimento attivo di tutti i soggetti aziendali, 
nonché stretta collaborazione con consulenti legali e privacy specialist.

Privacy e GDPR per gli Studi Medici con Sito Web: Cosa Devi Sapere

Nel mondo digitale di oggi, avere un sito web è diventato fondamentale anche per gli studi medici: permette di farsi conoscere, fornire informazioni utili ai pazienti, prenotare appuntamenti e molto altro. Tuttavia, per chi opera nel settore sanitario, il sito web non è solo uno strumento di comunicazione, ma anche un elemento che comporta importanti responsabilità in termini di privacy e protezione dei dati personali.

Perché la privacy è fondamentale per il sito web dello studio medico? 

Il sito web di uno studio medico può raccogliere dati particolarmente sensibili, come ad esempio:

Dati di contatto dei pazienti (nome, telefono, email)

Informazioni cliniche inserite per prenotazioni o consulenze online

Dati raccolti tramite form di contatto o newsletter

Cookie e dati di navigazione degli utenti

Questi dati sono considerati dati personali e, soprattutto nel settore sanitario, spesso si tratta di dati sensibili ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679). Pertanto, devono essere trattati con la massima attenzione e conformità alle normative sulla privacy.

Cosa deve fare uno studio medico per essere GDPR compliant con il proprio sito?

1. Informativa privacy chiara e aggiornata

Lo studio medico deve pubblicare sul sito un'informativa privacy trasparente e comprensibile che spieghi:

Quali dati vengono raccolti e per quali finalità

La base giuridica del trattamento (es. consenso, obbligo legale)

I soggetti a cui i dati possono essere comunicati

I diritti degli interessati (accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, portabilità)

I tempi di conservazione dei dati

I dati di contatto del responsabile del trattamento e del DPO (se nominato)

2. Consenso informato e specifico

Per la raccolta di dati tramite moduli (es. prenotazioni online, newsletter), è obbligatorio acquisire un consenso esplicito e documentabile, specifico per ogni finalità, che l’utente possa revocare facilmente.

3. Sicurezza tecnica e organizzativa

Il sito deve utilizzare protocolli sicuri (HTTPS) e adottare misure tecniche per proteggere i dati da accessi non autorizzati, perdite o alterazioni. Devono inoltre essere gestiti in modo sicuro i dati raccolti offline o integrati con il sito.

4. Gestione dei cookie e banner di consenso

Se il sito utilizza cookie tecnici o di profilazione, è necessario rispettare le regole sulla cookie policy, mostrando un banner di consenso che permetta all’utente di accettare o rifiutare i cookie non essenziali.

5. Nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)

In alcuni casi, lo studio medico potrebbe dover nominare un DPO o affidarsi a un consulente privacy esterno per gestire correttamente gli adempimenti.

6. Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA)

Se il trattamento di dati attraverso il sito comporta rischi elevati (ad esempio raccolta massiva di dati sanitari), potrebbe essere necessario effettuare una DPIA per valutare e mitigare i rischi privacy.

Quali rischi si corrono in caso di non conformità? 

La mancata osservanza delle regole GDPR può comportare:

Sanzioni amministrative fino a 20 milioni di euro o il 4% del fatturato annuo globale

Reclami e cause legali da parte dei pazienti

Danni reputazionali gravi per lo studio medico

Blocchi o rimozioni del sito web da parte delle autorità

Come MedPrivacy può aiutarti

MedPrivacy offre un supporto specializzato per gli studi medici che vogliono adeguare il proprio sito web e la propria attività alla normativa privacy, attraverso:

Consulenza personalizzata e audit privacy

Redazione o revisione di informative e moduli di consenso

Implementazione delle misure di sicurezza

Formazione del personale e aggiornamenti normativi

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