Il sistema sanitario italiano si trova oggi a dover affrontare sfide strutturali rilevanti, determinate da fattori quali l’invecchiamento della popolazione,
l’aumento delle cronicità, l’avvento delle nuove tecnologie sanitarie e la crescente attenzione ai diritti fondamentali dei pazienti.
Il quadro normativo non riguarda solo gli aspetti clinico-assistenziali, ma comprende anche la responsabilità professionale e la protezione dei dati personali, sempre più centrali.
L’evoluzione giuridica degli ultimi vent’anni, in particolare con l’introduzione della Legge 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco) e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), ha profondamente modificato il ruolo e le responsabilità di tutti i professionisti sanitari.
2.1 Responsabilità Civile
La responsabilità civile sanitaria ha natura prevalentemente contrattuale ex art. 1218 c.c. (Cass. SS.UU. n. 577/2008). Il professionista risponde per inadempimento, salvo prova liberatoria.
Le strutture sanitarie rispondono ex art. 1228 c.c. per fatto dei propri ausiliari.
L’onere probatorio si ripartisce tra paziente (che prova il danno e il nesso causale) e struttura (che prova la correttezza della prestazione).
2.2 Responsabilità Penale
La responsabilità penale medica è disciplinata dall'art. 590-sexies c.p., che limita la punibilità nei casi di colpa lieve quando siano state seguite le linee guida accreditate e le buone pratiche clinico-assistenziali.
La giurisprudenza più recente (Cass. pen. sez. IV n. 8770/2021) sottolinea l’importanza dell’aderenza rigorosa ai protocolli aggiornati per escludere profili di colpa.
2.3 Responsabilità Disciplinare e Deontologica
Oltre alla responsabilità giuridica, il sanitario è soggetto a responsabilità deontologica presso gli Ordini professionali di appartenenza. I Codici deontologici (es. FNOMCeO 2014) costituiscono fonte regolativa vincolante,
la cui violazione può comportare sanzioni disciplinari anche indipendentemente dall’accertamento civile o penale.
La documentazione sanitaria costituisce elemento probatorio decisivo nei contenziosi. La Cassazione (Cass. civ. n. 12205/2015) ha ribadito come l’incompletezza della cartella clinica possa integrare presunzione di responsabilità a carico del professionista.
Il consenso informato costituisce un diritto costituzionale ex art. 32 Cost. e deve essere acquisito in forma specifica e comprensibile, ex artt. 1 e 3 Legge 219/2017.
I dati sanitari rientrano tra le c.d. “categorie particolari di dati” ex art. 9 GDPR. Il trattamento è consentito esclusivamente sulla base di fondamenti giuridici ben determinati (art. 9.2 GDPR).
Il professionista sanitario, nella propria autonomia, agisce quale titolare del trattamento per i dati raccolti in ambito libero-professionale, mentre le strutture sanitarie pubbliche o accreditate operano secondo logiche più complesse di contitolarità o delega.
Tra gli obblighi principali: redazione del registro dei trattamenti (art. 30 GDPR), valutazione d’impatto privacy (DPIA, art. 35 GDPR), formazione periodica del personale (art. 39 GDPR),
adozione di policy interne e misure di sicurezza fisica, logica e organizzativa, compresi audit interni di conformità.
Le Linee guida n. 55/2019 e i provvedimenti periodici del Garante Privacy italiano precisano:
- La necessità di informativa scritta specifica e modulata per ciascun trattamento sanitario;
- L’illiceità del trattamento di dati eccedenti o non pertinenti alla finalità clinica;
- L’obbligo di protezione fisica degli archivi cartacei e crittografia per dati elettronici;
- Le sanzioni elevate ex art. 83 GDPR in caso di violazioni (fino a 20 milioni € o 4% del fatturato globale annuo).
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) ex artt. 37-39 GDPR riveste funzione di consulenza permanente, supervisione normativa e raccordo con il Garante.
Nelle strutture pubbliche (ASL, Aziende Ospedaliere, IRCCS), la sua nomina è obbligatoria; negli studi medici privati è fortemente raccomandata se trattano dati sanitari su larga scala.
Oltre al dato normativo, il GDPR rafforza la centralità della persona assistita, il principio di autodeterminazione e la dignità umana, valori fondamentali anche nella Carta dei Diritti del Malato UE.
La compliance privacy non costituisce mera formalità burocratica, ma tutela concreta del rapporto fiduciario medico-paziente.
La conformità normativa richiede un approccio integrato e multidisciplinare, aggiornamento continuo, audit periodici, coinvolgimento attivo di tutti i soggetti aziendali,
nonché stretta collaborazione con consulenti legali e privacy specialist.
Nel mondo digitale di oggi, avere un sito web è diventato fondamentale anche per gli studi medici: permette di farsi conoscere, fornire informazioni utili ai pazienti, prenotare appuntamenti e molto altro. Tuttavia, per chi opera nel settore sanitario, il sito web non è solo uno strumento di comunicazione, ma anche un elemento che comporta importanti responsabilità in termini di privacy e protezione dei dati personali.
Il sito web di uno studio medico può raccogliere dati particolarmente sensibili, come ad esempio:
Dati di contatto dei pazienti (nome, telefono, email)
Informazioni cliniche inserite per prenotazioni o consulenze online
Dati raccolti tramite form di contatto o newsletter
Cookie e dati di navigazione degli utenti
Questi dati sono considerati dati personali e, soprattutto nel settore sanitario, spesso si tratta di dati sensibili ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679). Pertanto, devono essere trattati con la massima attenzione e conformità alle normative sulla privacy.
1. Informativa privacy chiara e aggiornata
Lo studio medico deve pubblicare sul sito un'informativa privacy trasparente e comprensibile che spieghi:
Quali dati vengono raccolti e per quali finalità
La base giuridica del trattamento (es. consenso, obbligo legale)
I soggetti a cui i dati possono essere comunicati
I diritti degli interessati (accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, portabilità)
I tempi di conservazione dei dati
I dati di contatto del responsabile del trattamento e del DPO (se nominato)
2. Consenso informato e specifico
Per la raccolta di dati tramite moduli (es. prenotazioni online, newsletter), è obbligatorio acquisire un consenso esplicito e documentabile, specifico per ogni finalità, che l’utente possa revocare facilmente.
3. Sicurezza tecnica e organizzativa
Il sito deve utilizzare protocolli sicuri (HTTPS) e adottare misure tecniche per proteggere i dati da accessi non autorizzati, perdite o alterazioni. Devono inoltre essere gestiti in modo sicuro i dati raccolti offline o integrati con il sito.
4. Gestione dei cookie e banner di consenso
Se il sito utilizza cookie tecnici o di profilazione, è necessario rispettare le regole sulla cookie policy, mostrando un banner di consenso che permetta all’utente di accettare o rifiutare i cookie non essenziali.
5. Nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
In alcuni casi, lo studio medico potrebbe dover nominare un DPO o affidarsi a un consulente privacy esterno per gestire correttamente gli adempimenti.
6. Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA)
Se il trattamento di dati attraverso il sito comporta rischi elevati (ad esempio raccolta massiva di dati sanitari), potrebbe essere necessario effettuare una DPIA per valutare e mitigare i rischi privacy.
La mancata osservanza delle regole GDPR può comportare:
Sanzioni amministrative fino a 20 milioni di euro o il 4% del fatturato annuo globale
Reclami e cause legali da parte dei pazienti
Danni reputazionali gravi per lo studio medico
Blocchi o rimozioni del sito web da parte delle autorità
MedPrivacy offre un supporto specializzato per gli studi medici che vogliono adeguare il proprio sito web e la propria attività alla normativa privacy, attraverso:
Consulenza personalizzata e audit privacy
Redazione o revisione di informative e moduli di consenso
Implementazione delle misure di sicurezza
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